OBLIO ONCOLOGICO

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Il 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la legge 7 dicembre 2023 n.193 che ha introdotto il diritto all’oblio oncologico: il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra cui anche in caso di stipulazione o rinnovo di contratti relativi a servizi assicurativi.
Non è ammessa la richiesta di informazioni – se suscettibili di influenzarne condizioni e termini – relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di:
– 10 anni se la patologia è insorta dopo del compimento del ventunesimo anno di età;
– 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
In data 24 aprile 2024 è entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero della Salute2
contenente la tabella (All. 2) delle patologie oncologiche per le quali i suddetti termini vengono ridotti. Si precisa che la tabella sarà aggiornata, ove occorresse, dal Ministero della Salute entro il 31 dicembre di ogni anno.
Le richiamate informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal soggetto interessato e, qualora siano già nella disponibilità delle Compagnie o degli Intermediari, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
In base a quanto previsto dalla normativa, il soggetto interessato (Assicurando/Assicurato), nei casi in cui in fase di stipulazione o rinnovo di una polizza assicurativa fossero richieste dichiarazioni sul suo stato di salute, non è tenuto a fornire alcun dato relativo a patologie oncologiche dalle quali è guarito.
Le Compagnie forniscono l’Informativa qui allegata (All. 1) che dovrà essere:
1. corredata del numero della Proposta Vita ovvero della Polizza Danni;
2. stampata in doppia copia (una per l’Intermediario e una per il soggetto interessato);
3. sottoscritta, una delle due copie, per ricevuta dal soggetto interessato;
4. trattenuta e conservata, quanto alla copia sottoscritta, garantendone l’ordinata tenuta e gestione.
Dovrà essere raccolta solo con riguardo a quei prodotti Danni o Vita in cui, in fase di stipulazione o successivamente nonché in fase di rinnovo, siano richieste dichiarazioni sullo stato di salute dell’Assicurando/Assicurato ovvero qualora i documenti precontrattuali e contrattuali rechino esclusioni/limitazioni di copertura in presenza di una patologia oncologica pregressa.
L‘Informativa è disponibile in UEBA all’interno della pagina “Trasparenza in Agenzia”, nella sezione dedicata ai documenti obbligatori, dove potrà essere scaricata con il logo della Compagnia di riferimento. E come sempre nella bacheca riservata del nostro sito.
Con riferimento alle polizze Vita e Danni in cui non vi è coincidenza tra Contraente e
Assicurato oppure in cui vi siano più soggetti Assicurati, l’Informativa dovrà essere consegnata al Contraente che la sottoscrive per ricevuta e con impegno ad informare gli Assicurati.
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