Dal 9 maggio sono state inserite nel “Glossario” e nelle condizioni di assicurazione di alcune garanzie di “Vct – Casa e Famiglia” Vittoria (Mod. RI01) delle modifiche normative e delle precisazioni per meglio chiarirne l’operatività.
GLOSSARIO
Definizione di preziosi: si includono gli orologi da polso o da taschino anche in metallo non
prezioso con valore di mercato superiore ad € 3.000,00.
Ciò vuol dire che gli orologi di importo pari o inferiore a € 3.000,00 sono coperti nella garanzia:
“contenuto”, mentre per gli orologi di importo superiore occorre selezionare la garanzia: “Oggetti preziosi e pregiati”, inserendo la somma che si vuole assicurare.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –
GARANZIA INDENNITÀ AGGIUNTIVA
Si precisa cosa si intende per spese di perizia: gli onorari che l’Assicurato deve necessariamente corrispondere ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in
genere per l’esecuzione dei lavori di ripristino dei danni subiti.
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ESCLUSIONI
Relativamente alla garanzia: “Eventi Atmosferici” si precisa che sono esclusi i danni subiti alle zanzariere.
La copertura delle zanzariere può essere inserita tramite la nuova clausola tariffata n°52114 –
“Tende frangisole e zanzariere” (All.1) che sostituisce l’attuale clausola tariffata n°42381: “Tende frangisole”.
Il premio annuo lordo rimane invariato ed è pari a € 50,00
Titolo clausola: TENDE FRANGISOLE E ZANZARIERE (abbinata alla garanzia Eventi Atmosferici)
Testo clausola:
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “ESCLUSIONI” della Sezione “Incendio e Altri danni ai beni”, la garanzia “EVENTI ATMOSFERICI” comprende anche i danni a:
• tende frangisole esterne ai locali adibiti ad abitazione, se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali oppure a muri esterni oppure al soffitto dei balconi soprastanti;
• zanzariere e relativo telaio, se stabilmente fissate a chiusura di porte, porte – finestre e finestre.
Per tali danni, la SOCIETÀ indennizza con applicazione di uno scoperto del 20%, con un minimo di € 500,00 (salvo maggiori franchigie previste dalla forma di copertura prescelta).
Il limite di indennizzo è di € 5.000,00 complessivo per annualità assicurativa
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CLAUSOLA TARIFFATA “ONORARIO DEI PERITI”
È possibile, tramite la clausola tariffata n°52110, prestare la copertura per il rimborso degli onorari dei periti.
Tale estensione prevede, in caso di arbitrato e di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il rimborso delle spese sostenute dal Contraente per l’eventuale nomina di un perito (All.2).
Il premio annuo lordo e pari a € 15,00.
Titolo clausola: Onorario dei periti
Testo clausola:
A parziale deroga di quanto stabilito all’art. “PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO” della Sezione “Incendio e Altri danni ai beni” e all’art. “PROCEDURA PER LA
VALUTAZIONE DELL’INDENNIZZO” della Sezione “Furto e Rapina”, la SOCIETÀ rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito nominato dal CONTRAENTE, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del CONTRAENTE a seguito di nomina del terzo perito.
La garanzia è operante fino al 5% dell’ammontare del sinistro liquidato, con il massimo di euro 2.000,00
Vittoria Con Te CASA E FAMIGLIA _ PRECISAZIONI, MODIFICHE E NUOVE CLAUSOLE TARIFFFATE