I monopattini elettrici rappresentano oggi una soluzione ecologica e rapida per gli spostamenti quotidiani dei lavoratori, ma la loro crescente diffusione ha portato con sé un aumento preoccupante degli incidenti.
I dati elaborati da Otodi rivelano che, in un caso su quattro i feriti riportano traumi al volto, al viso e alla testa, e in otto casi su dieci è necessaria una visita ortopedica alla ricerca di eventuali fratture alle braccia o alle gambe, le quali sono prsenti nella metà dei casi. Nei sei anni oggetto di indagine, ben 441 pazienti con traumi, di cui il 71% uomini e il 70% tra i 15 e i 35 anni, hanno necessitato di visita specialistica e oltre il 25% di questi ha dovuto sottoporsi ad un’operazione in seguito a fratture dell’arto superiore (27%) e dell’arto inferiore (25%). Di queste 441 persone, solo 36 indossavano il casco al momento dell’incidente e nessuno di loro indossava polsiere o gomitiere. Il 78% degli incidenti deriva da cadute singole, spesso per pavimentazione irregolare, superfici rese scivolose da pioggia o fogliame, oppure dalla comune distrazione, mentre il restante 22% è dovuto a collisioni, per lo più contro ostacoli fissi come pali, cestini e arredo urbano. Il 63% degli incidenti avviene nel periodo estivo.
Un incidente con monopattino elettrico può verificarsi in situazioni molto diverse. Tra i casi più frequenti rientrano:
- lo scontro tra monopattino e auto;
- l’urto tra monopattino e moto;
- l’incidente tra monopattino e bici;
- l’investimento di un pedone da parte di un monopattino;
- la caduta causata da una buca, un tombino, una pavimentazione sconnessa o un ostacolo non segnalato;
- l’incidente con un monopattino a noleggio o in sharing;
- la caduta dovuta a un difetto del mezzo, come freni non funzionanti, blocco improvviso, ruote danneggiate o scarsa manutenzione.
La legge 25 novembre 2024, n.177 ha modificato la disciplina dei monopattini elettrici, introducendo obblighi più rigidi, tra cui casco, contrassegno identificativo e copertura assicurativa. La targa non è come quella dell’auto: è un contrassegno adesivo, plastificato e non rimovibile, pensato per rendere il monopattino riconoscibile e collegarlo a un proprietario.
Dal 17 maggio 2026, quindi, il monopattino deve essere identificabile, controllabile e collegato a una responsabilità precisa. Questo è importante perché, in caso di caduta, investimento o danno a un pedone, sapere chi risponde può fare la differenza tra ottenere tutela e restare senza risarcimento.
Anche l’assicurazione del monopattino un elemento importante quando si deve capire a chi chiedere il risarcimento. Se il mezzo è coperto da una polizza, il danneggiato può rivolgersi alla compagnia assicurativa, sempre nei limiti previsti dal contratto. Inoltre, dopo la sottoscrizione della polizza, essa si attiva dalle ore 24 del giorno riportato sul contratto.
Per essere comformi alla legge, il monopattino deve esssere dotato di segnalatore acustico, regolatore di velocità configurabile sui limiti 6/20 km/h, luci anteriori/posteriori, catadiottori, indicatori di direzione (frecce) e freno su enrambe le ruote. Inoltre 30 minuti dopo il tramonto è necessario indossare il giubotto/bretelle retroriflettenti. Inoltre, con la nuova legge, viene vietata la circolazioni sui marciapiedi, consentita solo a mano. È vietato anche la circolazione contromano e trasporto di persone, oggetti o animali, traino o frasi trainare. Bisogna tenere sempre entrambe le mani sul manubrio, salvo segnalazione di svolta su mezzi privi di frecce.
Il mancato adempimento degli obblighi di legge prevede rigide misure sanzionatorie:
1- violazioni comportamentali (velocità, casco, marciapiede, ecc): 50-250€
2- requisiti tecnici non conformi/ violazioni del comma 75 bis: 200-800€ (con confisca se potenza maggiore di 1 kw)
3- mancanza di contrassegno (non visibile/alterato/contraffatto) o di RC: 100-400€






