La legge di bilancio 2024 ha introdotto un nuovo obbligo che andrà adempiuto entro il 31 dicembre 2024, ovvero, quello di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.
L’obbligo di stipula riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole, l’obbligo non si applica neppure alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
I soggetti interessati dalla misura sono tenuti a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi per danni relativi a:
– terreni e fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali.
Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario.
Quanto agli obblighi delle compagnie assicurative, queste saranno tenute ad applicare:
– un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
– premi proporzionali al rischio.
Le imprese di assicurazione, inoltre, sono obbligate a stipulare tali contratti e, qualora rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro, irrogata dall’IVASS.
È delegata a un decreto di MEF e MIMIT la definizione delle modalità attuative dell’assicurazione in oggetto; il decreto potrà definire, in particolare, le modalità di:
– individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
– determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
– coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
– aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.
Tratto da https://www.serint.eu/